La legge Italiana offre la possibilità ai cittadini di produrre delle autocertificazioni che consistono in certificati da sottoscrivere con i quali si attesta un proprio stato o requisito personale, senza l’obbligo di produrlo in un ente. In questa guida vediamo
Liquidazione e Versamento IVA
Durante l’esercizio di impresa quasi quotidianamente si effettuano acquisti di beni e prestazione di servizi e cessioni (vendite) di beni e differenti tipologie di servi: si emetteranno fatture di vendita verso clienti e si riceveranno fatture di acquisto da fornitori. Considerando inoltre che è possibile ricevere fatture di acquisto da fornitori che le emettono ai loro clienti indipendentemente da ordini fatti rendendo la fatturazione una costante e i servizi fatturati una variabile; ad esempio un cliente riceverà la fattura di acquisto da un fornitore per acquisto di monitor Pc solo se li ha ordinati (variabile) ma riceverà costantemente la fattura per servizi di energia elettrica ogni bimestre (costante) il cui valore calcolato varia di bimestre in bimestre. Tutto ciò comporta un continuo stato di debito I.V.A. verso l’Erario (per le fatture di vendita emesse) e al tempo stesso uno stato di credito I.V.A. verso l’Erario (per le fatture di acquisto ricevute la cui imposta sia in tutto o in parte detraibile). Poiché si dovranno effettuare dichiarazioni di debito o credito d’imposta verso l’Erario, è stato stabilito per legge che si debbano rispettare scadenze prestabilite. Si dovrà quindi procedere con la cosiddetta Liquidazione Periodica I.V.A. e Dichiarazione Annuale I.V.A. Per Liquidazione I.V.A. si intendono le operazioni di calcolo che i soggetti passivi d’imposta sono obbligati a fare al fine di avere il saldo, riferito ad un determinato periodo temporale trascorso (trimestre o mese), tra il totale dell’imposta a debito meno il totale dell’imposta a credito. Qualora l’imposta a debito fosse maggiore all’imposta a credito, l’imposta a debito per differenza deve essere versata all’Erario;
Quali Sono i Soggetti IVA
Il Soggetto Passivo d’imposta è colui che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi ovvero il fornitore che diviene Debitore d’Imposta. Possiamo definire, di riflesso e riprendendo i primi articoli del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, Debitore d’Imposta colui che, operando nell’esercizio d’impresa, arti o professioni, effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi nel territorio dello Stato. Il soggetto passivo, oltre il compenso e corrispettivo, riscuote l’I.V.A. per conto dell’Erario (Stato) e la trattiene temporaneamente per versarla a quest’ultimo in scadenze stabilite dalla legge. Pertanto si intende soggetto passivo nei confronti dell’Erario in quanto nei confronti di quest’ultimo ha un debito temporaneo dovuto proprio alla riscossione dell’imposta. Per tale motivo l’I.V.A. applicata dal venditore (fornitore) nelle vendite è detta I.V.A. A DEBITO o IVA C/VENDITA. Durante l’esercizio commerciale il fornitore che ha venduto beni o prestato servizi ai propri clienti dovrà effettuare acquisti per beni o servizi che permettano il regolare esercizio d’impresa: ad esempio spese per energia elettrica, telefoniche, consulenze, acquisto di merci per la rivendita, canoni di locazione (affitto), ecc. Considerando il caso in cui acquisti merce per la rivendita (ad esempio, acquisto di 01 personal computer per euro 500,00 oltre iva 22% pari a euro 110,00; totale euro 610,00), il venditore si troverà, sebbene in momenti temporali differenti; a ricoprire un duplice rapporto I.V.A. con l’Erario nel momento della vendita del
Titoli di Credito e Azioni di Regresso
Nel caso in cui un titolo di credito non soddisfi o impedisca di esercitare il diritto in esso incorporato a favore di un soggetto (beneficiario) si prospettano iniziative per obbligare, con atti previsti dalla legge, l’esecuzione forzata del diritto medesimo. Ad esempio nel caso di un assegno scoperto (privo della copertura economica nel C/C di addebito del traente o dei successivi eventuali giratari), il beneficiario può di sua iniziativa adire per vie legali ed intraprendere le azioni di regresso mediante azioni esecutive. Le azioni di regresso sono suddivise in tre momenti distinti tra loro nel tempo e nei modi -Precetto: un ufficiale giudiziario (ausiliario del Giudice e del Pubblico ministero) intima al debitore di pagare la somma dovuta entro un determinato periodo di tempo non inferiore a 10 giorni -Pignoramento dei beni: Espropriazione forzata dei beni, dopo il mancato pagamento a seguito di precetto, e conseguente perdita del possesso a titolo di garanzia per il creditore. Non tutti i beni possono essere pignorati: abiti, elettrodomestici, letti,
Aliquote IVA – Quali Sono
Per Aliquote I.V.A. si intendono le percentuali di imposta da applicare, nel momento impositivo, per la cessione di beni o prestazioni di servizi che possono essere di natura diversa e comportare una differente applicazione dell’aliquota nei casi previsti dalla legge. Le Aliquote I.V.A. oggi in vigore sono Aliquota 22%: applicata alla maggioranza delle operazioni comunque non rientranti nelle aliquote al 10% e 4% (personal computer, abbigliamento, cancelleria, prestazioni di servizi in genere, ecc.) Aliquota 10%: applicata alla somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio, ristoranti e hotel, energia elettrica, ecc.), energia elettrica Aliquota 5%: applicata sui alcuni beni alimentari/spezie (basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano