Durante l’esercizio di impresa quasi quotidianamente si effettuano acquisti di beni e prestazione di servizi e cessioni (vendite) di beni e differenti tipologie di servi: si emetteranno fatture di vendita verso clienti e si riceveranno fatture di acquisto da fornitori. Considerando inoltre che è possibile ricevere fatture di acquisto da fornitori che le emettono ai loro clienti indipendentemente da ordini fatti rendendo la fatturazione una costante e i servizi fatturati una variabile; ad esempio un cliente riceverà la fattura di acquisto da un fornitore per acquisto di monitor Pc solo se li ha ordinati (variabile) ma riceverà costantemente la fattura per servizi di energia elettrica ogni bimestre (costante) il cui valore calcolato varia di bimestre in bimestre. Tutto ciò comporta un continuo stato di debito I.V.A. verso l’Erario (per le fatture di vendita emesse) e al tempo stesso uno stato di credito I.V.A. verso l’Erario (per le fatture di acquisto ricevute la cui imposta sia in tutto o in parte detraibile). Poiché si dovranno effettuare dichiarazioni di debito o credito d’imposta verso l’Erario, è stato stabilito per legge che si debbano rispettare scadenze prestabilite. Si dovrà quindi procedere con la cosiddetta Liquidazione Periodica I.V.A. e Dichiarazione Annuale I.V.A. Per Liquidazione I.V.A. si intendono le operazioni di calcolo che i soggetti passivi d’imposta sono obbligati a fare al fine di avere il saldo, riferito ad un determinato periodo temporale trascorso (trimestre o mese), tra il totale dell’imposta a debito meno il totale dell’imposta a credito. Qualora l’imposta a debito fosse maggiore all’imposta a credito, l’imposta a debito per differenza deve essere versata all’Erario;
Titoli di Credito e Azioni di Regresso
Nel caso in cui un titolo di credito non soddisfi o impedisca di esercitare il diritto in esso incorporato a favore di un soggetto (beneficiario) si prospettano iniziative per obbligare, con atti previsti dalla legge, l’esecuzione forzata del diritto medesimo. Ad esempio nel caso di un assegno scoperto (privo della copertura economica nel C/C di addebito del traente o dei successivi eventuali giratari), il beneficiario può di sua iniziativa adire per vie legali ed intraprendere le azioni di regresso mediante azioni esecutive. Le azioni di regresso sono suddivise in tre momenti distinti tra loro nel tempo e nei modi -Precetto: un ufficiale giudiziario (ausiliario del Giudice e del Pubblico ministero) intima al debitore di pagare la somma dovuta entro un determinato periodo di tempo non inferiore a 10 giorni -Pignoramento dei beni: Espropriazione forzata dei beni, dopo il mancato pagamento a seguito di precetto, e conseguente perdita del possesso a titolo di garanzia per il creditore. Non tutti i beni possono essere pignorati: abiti, elettrodomestici, letti,