Nel caso in cui un titolo di credito non soddisfi o impedisca di esercitare il diritto in esso incorporato a favore di un soggetto (beneficiario) si prospettano iniziative per obbligare, con atti previsti dalla legge, l’esecuzione forzata del diritto medesimo. Ad esempio nel caso di un assegno scoperto (privo della copertura economica nel C/C di addebito del traente o dei successivi eventuali giratari), il beneficiario può di sua iniziativa adire per vie legali ed intraprendere le azioni di regresso mediante azioni esecutive.
Le azioni di regresso sono suddivise in tre momenti distinti tra loro nel tempo e nei modi
-Precetto: un ufficiale giudiziario (ausiliario del Giudice e del Pubblico ministero) intima al debitore di pagare la somma dovuta entro un determinato periodo di tempo non inferiore a 10 giorni
-Pignoramento dei beni: Espropriazione forzata dei beni, dopo il mancato pagamento a seguito di precetto, e conseguente perdita del possesso a titolo di garanzia per il creditore. Non tutti i beni possono essere pignorati: abiti, elettrodomestici, letti, crediti alimentari tra coniugi separati, ecc.
-Vendita all’Asta: Se trascorsi dieci giorni dal pignoramento il debitore non ha provveduto al pagamento, il Giudice può ordinare la vendita all’asta: se il ricavato è superiore al debito, il ricavato in eccesso verrà restituito al debitore; se il ricavato è inferiore al debito allora il creditore dovrà trovare soddisfazione dal ricavato stesso.
Risulta essere evidente, quindi, che le azioni di regresso possono essere esercitate sole ed esclusivamente se l’assegno bancario è stato presentato in banca per l’incasso entro e non oltre i termini di 8 giorni (su piazza) e 15 giorni (fuori piazza). Necessario sarà che il rifiuto al pagamento da parte di una banca sia dimostrato con il protesto.
Il protesto è un atto pubblico con il quale un ufficiale giudiziario o un notaio verifica in modo certo e formale il mancato pagamento di un assegno che è stato presentato nei termini temporali di legge. Senza il protesto non si possono intraprendere azioni giudiziarie che portino alle azioni di regresso verso il traente o il giratario o coloro che hanno avallato il titolo. Il protesto, inoltre, implica la pubblicazione dei soggetti insolventi nel cosiddetto Registro Informatico dei Protesti presso le competenti C.C.I.A.A.