Nel caso in cui un titolo di credito non soddisfi o impedisca di esercitare il  diritto in esso incorporato a favore di un soggetto (beneficiario) si prospettano  iniziative per obbligare, con atti previsti dalla legge, l’esecuzione forzata del  diritto medesimo.    Ad esempio nel caso di un assegno scoperto (privo della copertura economica  nel  C/C    di  addebito  del  traente  o  dei  successivi  eventuali  giratari),  il  beneficiario può di sua iniziativa adire per vie legali ed intraprendere le azioni  di regresso mediante azioni esecutive.

Le azioni di regresso sono suddivise in tre momenti distinti tra loro nel tempo  e nei modi
-Precetto:  un ufficiale giudiziario (ausiliario del Giudice e del Pubblico ministero)  intima al debitore di pagare la somma dovuta entro un determinato  periodo di tempo non inferiore a 10 giorni
-Pignoramento dei beni: Espropriazione forzata dei beni, dopo il mancato pagamento a seguito di  precetto, e conseguente perdita del possesso a titolo di garanzia per il  creditore.  Non  tutti  i  beni  possono  essere  pignorati:  abiti,  elettrodomestici,  letti,  crediti  alimentari  tra  coniugi  separati,  ecc.
-Vendita all’Asta:  Se trascorsi dieci giorni dal pignoramento il debitore non ha provveduto  al pagamento, il Giudice può ordinare la vendita all’asta: se il ricavato è  superiore al debito, il ricavato in eccesso verrà restituito al debitore; se  il  ricavato  è  inferiore  al  debito  allora    il  creditore  dovrà  trovare  soddisfazione dal ricavato stesso.

Risulta essere evidente, quindi, che le azioni di regresso possono essere esercitate sole ed  esclusivamente se l’assegno bancario è stato presentato in banca per l’incasso  entro e non oltre i termini di 8 giorni (su piazza) e 15 giorni (fuori piazza).  Necessario  sarà  che  il  rifiuto  al  pagamento  da  parte  di  una  banca  sia  dimostrato con il protesto.

Il protesto è un atto pubblico con il quale un ufficiale giudiziario o un notaio  verifica in modo certo e formale il mancato pagamento di un assegno che è  stato presentato nei termini temporali di legge.    Senza il protesto non si possono intraprendere azioni giudiziarie che portino  alle azioni di regresso verso il traente o il giratario o coloro che hanno avallato  il titolo.    Il  protesto,  inoltre,  implica  la  pubblicazione  dei  soggetti  insolventi  nel  cosiddetto Registro Informatico dei Protesti presso le competenti C.C.I.A.A.

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