Durante l’esercizio di impresa quasi quotidianamente si effettuano acquisti di beni e prestazione di servizi e cessioni (vendite) di beni e differenti tipologie di servi: si emetteranno fatture di vendita verso clienti e si riceveranno fatture di acquisto da fornitori. Considerando inoltre che è possibile ricevere fatture di acquisto da fornitori che le emettono ai loro clienti indipendentemente da ordini fatti rendendo la fatturazione una costante e i servizi fatturati una variabile; ad esempio un cliente riceverà la fattura di acquisto da un fornitore per acquisto di monitor Pc solo se li ha ordinati (variabile) ma riceverà costantemente la fattura per servizi di energia elettrica ogni bimestre (costante) il cui valore calcolato varia di bimestre in bimestre.
Tutto ciò comporta un continuo stato di debito I.V.A. verso l’Erario (per le fatture di vendita emesse) e al tempo stesso uno stato di credito I.V.A. verso l’Erario (per le fatture di acquisto ricevute la cui imposta sia in tutto o in parte detraibile). Poiché si dovranno effettuare dichiarazioni di debito o credito d’imposta verso l’Erario, è stato stabilito per legge che si debbano rispettare scadenze prestabilite.
Si dovrà quindi procedere con la cosiddetta Liquidazione Periodica I.V.A. e Dichiarazione Annuale I.V.A.
Per Liquidazione I.V.A. si intendono le operazioni di calcolo che i soggetti passivi d’imposta sono obbligati a fare al fine di avere il saldo, riferito ad un determinato periodo temporale trascorso (trimestre o mese), tra il totale dell’imposta a debito meno il totale dell’imposta a credito. Qualora l’imposta a debito fosse maggiore all’imposta a credito, l’imposta a debito per differenza deve essere versata all’Erario; Qualora l’imposta a credito fosse maggiore all’imposta a debito, l’imposta a credito per differenza può essere portata in detrazione alla Liquidazione I.V.A. successiva e nessun pagamento sarà effettuato a titolo di liquidazione
Riassumendo: I.V.A. a Debito (Vendite) > I.V.A. a Credito (Acquisti) = Versamento (pagamento) differenza all’Erario; I.V.A. a Credito (Acquisti) > I.V.A. a Debito (Vendite) = Credito d’Imposta
Gli importi totali di I.V.A. a Credito e Debito vengono calcolati nel loro ammontare da liquidare dal Registro delle Fatture Emesse, Registro delle Fatture di Acquisto e Registro dei Corrispettivi e sono registrati in Partita Doppia. La determinazione delle scadenze per la Liquidazione I.V.A. e versamento di eventuale debito varia in base al Volume di Affari.
Per Volume di Affari si intende l’ammontare totale di tutte le vendite effettuare in un anno solare (escluse le vendite di beni ammortizzabili) riferite a beni e prestazioni di servizi. Indipendentemente dai Regimi I.V.A. e premesso che tutti i contribuenti sono soggetti, normalmente e salvo i casi previsti per legge, alla Liquidazione I.V.A. mensile con cadenza il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (ad esempio, entro il 16 febbraio la liquidazione di gennaio, entro il 16 marzo la liquidazione di febbraio, ecc.) e obbligati al pagamento dell’eventuale debito I.V.A. a mezzo modello F24, si può optare, per una liquidazione I.V.A. e versamento trimestrale. La Liquidazione I.V.A. trimestrale comporta il pagamento dell’eventuale debito I.V.A. aumentato dell’interesse pari all’1% con scadenza entro il 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre (entro il giorno 16 del secondo mese del trimestre di riferimento).
Se il debito I.V.A. è di importo inferiore a euro 25,82 non deve essere fatto alcun versamento e il debito risultante deve essere sommato al debito I.V.A. della prossima liquidazione.