Il Soggetto Passivo d’imposta è colui che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi ovvero il fornitore che diviene Debitore d’Imposta. Possiamo definire, di riflesso e riprendendo i primi articoli del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, Debitore d’Imposta colui che, operando nell’esercizio d’impresa, arti o professioni, effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi nel territorio dello Stato.
Il soggetto passivo, oltre il compenso e corrispettivo, riscuote l’I.V.A. per conto dell’Erario (Stato) e la trattiene temporaneamente per versarla a quest’ultimo in scadenze stabilite dalla legge. Pertanto si intende soggetto passivo nei confronti dell’Erario in quanto nei confronti di quest’ultimo ha un debito temporaneo dovuto proprio alla riscossione dell’imposta.
Per tale motivo l’I.V.A. applicata dal venditore (fornitore) nelle vendite è detta I.V.A. A DEBITO o IVA C/VENDITA. Durante l’esercizio commerciale il fornitore che ha venduto beni o prestato servizi ai propri clienti dovrà effettuare acquisti per beni o servizi che permettano il regolare esercizio d’impresa: ad esempio spese per energia elettrica, telefoniche, consulenze, acquisto di merci per la rivendita, canoni di locazione (affitto), ecc. Considerando il caso in cui acquisti merce per la rivendita (ad esempio, acquisto di 01 personal computer per euro 500,00 oltre iva 22% pari a euro 110,00; totale euro 610,00), il venditore si troverà, sebbene in momenti temporali differenti; a ricoprire un duplice rapporto I.V.A. con l’Erario nel momento della vendita del bene acquistato (ad esempio, vendita del medesimo personal computer per euro 600,00 oltre iva 22% pari a euro 132,00; totale euro 732,00)
Debito Iva: per la vendita di 01 personal computer e per euro 132,00 (escluso il valore di vendita del bene che corrisponde alla base imponibile)
Credito Iva: per l’acquisto di 01 personal computer e per euro 110,00 (escluso il valore di acquisto del bene ossia la base imponibile); Il venditore applica una rivalsa I.V.A. poiché l’imposta dovuta al suo fornitore la trasferisce al suo cliente che rivendendolo la applicherà al cliente di quest’ultimo, fino all’utente finale.
L’utente finale è colui che sopporterà per intero l’imposta in quanto impossibilitato alla rivendita e rivalsa I.V.A.; in definitiva il soggetto passivo (cessionario) recupera l’imposta versata al fornitore applicandola alla vendita al proprio cliente (committente) recuperando il tributo.