Il ricorso per contravvenzione avversa può essere effettuato davanti al Giudice di pace del luogo in cui l’infrazione è stata riscontrata. In alternativa al prefetto della provincia.
Il ricorso al Giudice di pace è comunque alternativo a quello al prefetto. Questo ricorso va depositato in 6 copie firmate e originali entro 60 giorni direttamente al Giudice o per posta con raccomandata.
La richiesta va sempre presentata da colui a cui il verbale è indirizzato, e questi deve obbligatoriamente presenziare all’udienza. Una volta presentato il ricorso il procedimento amministrativo in atto dal verbale di contravvenzione viene sospeso momentaneamente fino alla verifica e agli accertamenti.
Se viene respinto il ricorso al Prefetto, si hanno solo 30 giorni per fare richiesta al Giudice di pace. Ricordiamo che il ricorso respinto dal prefetto prevede un pagamento equivalente al doppio della sanzione minima prevista più le spese amministrative del ricorso.
La sospensione dell’esecutività della contravvenzione in caso di ricorso respinto dal Prefetto va richiesta esplicitamente e non implicitamente, altrimenti continua ad avere esecutività.
La cosa migliore in questo caso è comunque pagare la sanzione in modo che questa non venga raddoppiata e poi chiederne il rimborso in caso di sentenza favorevole.
Alla richiesta devono essere allegati tutti i documenti comportanti i motivi del ricorso nonché il verbale di contravvenzione o l’ordinanza del Prefetto.
Il Giudice di pace può esprimersi favorevolmente verso il richiedente se questi presenta prove giudicate sufficienti dal giudice o può modificare la sentenza se giudica il richiedente colpevole solo in parte delle violazioni accertate.
Se il ricorso viene respinto anche dal Giudice di pace si è obbligati a pagare il doppio della contravvenzione e le spese legali e amministrative sostenute dalla controparte.
La domiciliazione entro l’area operativa del Giudice è obbligatoria in questi casi, se non la si ha occorre domiciliarsi presso la cancelleria del Tribunale.
Il Giudice di pace ha competenza solo sulle sanzioni pecuniarie non superiori ai 15493,00 euro, altrimenti la competenza passa al tribunale.
I costi del ricorso sono di 30,00 euro per ricorsi di valore non superiore ai 1100,00 euro con marca da bollo di 8,00 euro. Di 70,00 euro per ricorsi superiori a 1100,00 euro.