Se il rapporto con l’inquilino di casa non va, si crea di certo una insofferenza che, bisogna dirlo, danneggia più il proprietario che l’inquilino stesso.Bisogna evidenziare ciò perché il proprietario di casa che non abbia in restituzione il proprio immobile nei tempi concordati subisce seri danni a causa dell’impossibilità di immettere nel mercato l’immobile stesso. Ci sono due ipotesi fondamentali di cause di cessazione del rapporto di locazione: la finita locazione e cioè lo scadere del termine stabilito nel contratto preceduto dalla raccomandata di disdetta dello stesso e la morosità dell’inquilino e cioè il mancato pagamento dell’inquilino del canone di locazione.
In entrambi i casi, qualora non si riesca a farsi restituire l’immobile, sarà necessario procedere giudizialmente per il recupero dello stesso.
Il procedimento per recuperare l’immobile si chiama “sfratto”. Questo procedimento, secondo la legge, porta con una udienza all’ottenimento del provvedimento del giudice per la liberazione dell’immobile. Ma vi sono parecchie varianti, bisogna infatti distinguere tra sfratto per fine locazione e sfratto per morosità.
Per quanto concerne lo sfratto per morosità, occorrerà innanzitutto scrivere una lettera raccomandata in cui si sollecita il pagamento degli affitti arretrati entro una certa data.
Se l’inquilino non paga oppure non vuole liberare l’immobile occorrerà rivolgersi ad un avvocato per l’avvio della pratica legale di sfratto che essenzialmente consiste nelle seguenti azioni.
– Intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida presso il tribunale competente del luogo ove l’immobile si trova. Si tratta di un atto in cui si cita l’inquilino moroso a comparire davanti al Giudice e in cui viene fissata la data dell’udienza che varia da uno a tre mesi dal deposito del ricorso notificato in tribunale.
– Il termine di grazia. Se l’inquilino si presenta all’udienza può chiedere il “termine di grazia”, cioè un periodo di tempo, da uno a tre/quattro mesi, entro cui poter pagare e saldare la morosità.
– Convalida. Se l’inquilino non si presenta o non si oppone alla citazione di cui sopra, lo sfratto verrà convalidato dal Giudice che fisserà la data di esecuzione per il rilascio dell’immobile.
– L’atto di precetto. Se l’inquilino moroso,nonostante la comunicazione del provvedimento del Tribunale, non se ne va entro la data fissata dal Giudice, il proprietario dovrà notificare allo stesso l’atto di precetto con il quale si intima all’inquilino moroso di rilasciare l’unità immobiliare entro 10 giorni dalla notifica e che in difetto si procederà con l’esecuzione forzata.
– Monitoria di sgombero. Se non basta ancora e l’inquilino non rilascia l’immobile, occorrerà procedere con la “monitoria di sgombero”. Si tratta di un altro atto da notificare all’inquilino in cui l’Ufficiale Giudiziario del Tribunale comunica all’inquilino moroso che in una determinata data, ad una determinata ora, l’Ufficiale Giudiziario stesso si recherà presso l’immobile per liberare l’immobile nelle forme e nei modi di legge ed eventualmente con l’assistenza della forza pubblica.
– Ufficiale giudiziario. L’Ufficiale eseguirà materialmente lo sfratto avvalendosi se necessario della forza pubblica, farà cambiare la serratura della porta di casa al fabbro preventivamente chiamato dal proprietario.
La cosa più importante in tutto quanto descritto è assicurarsi che il proprio legale faccia con più velocità possibile il lavoro stante la quantità dei passaggi richiesti dalla legge e l’obbligatorietà degli stessi.