Per individuare aspetti giuridico legali di interesse sono stati oggetto di studio gli articoli del codice civile dall’articolo 1803 all’art. 1812.
Il comodato è il contratto con il quale si presta un bene a un’altra persona con obbligo di restituzione.
Il comodato è un contratto essenzialmente
-Reale, in quanto si perfeziona con la consegna della cosa mobile o immobile;
-Gratuito, visto che se per l’uso della cosa fosse stabilito un corrispettivo, si ricadrebbe sotto lo schema del contratto di locazione.
Il requisito essenziale della gratuità del comodato non viene meno se sono poste a carico del comodatario prestazioni accessorie (ad es.: l’obbligo del pagamento degli oneri inerenti al bene concesso in comodato), purché non siano tali da assumere il carattere di un vero corrispettivo e rimangano nell’ambito di mere prestazioni modali.
-Obbligatorio, dal momento che non vi è il passaggio di proprietà delle cose concesse in comodato, il comodatario acquista solo un diritto personale sulle stesse;
-Unilaterale, in quanto l’unica prestazione è quella posta a carico del comodatario che consiste nella restituzione della cosa ricevuta;
In pratica gli elementi soggettivi del contratto di comodato si possono riassumere nella cosa da consegnare (mobile o immobile), nel comodante (colui che consegna la cosa), nel comodatario (colui che prende in consegna la cosa) e infine nel contratto che non necessariamente deve avere forma scritta.
Il comodante può richiedere la restituzione della cosa concessa in comodato, anche prima del termine convenuto, se il comodatario non custodisce la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, se ha un urgente bisogno, se non è stata stabilita la durata del contratto, per morte del comodatario.
A tal proposito si rammenta che si parla di comodato precario quando nel contratto non è stabilito un termine e non è stabilito l’uso a cui doveva essere destinato.
Di contro il comodatario il comodatario può richiedere al comodante il risarcimento delle spese straordinarie ed urgenti, può ottenere il risarcimento dei danni provocati dai vizi della cosa.
Non può concedere ad un terzo l’uso, deve custodire e conservare con diligenza quanto consegnatogli e restituirlo nelle stesse condizioni, eccetto il deterioramento naturale o dovuto all’uso determinato.
Saranno il principale riferimento normativo gli articoli del codice civile contenuti nel libro terzo, titolo terzo al capo quattordicesimo che vengono di seguito riportati unitamente al titolo: art. 1803 c.c. ( nozione di comodato), art. 1804 c.c. ( obbligazioni del comodatari ), art. 1805 c.c. ( Perimento della cosa ), art. 1806 c.c. ( Stima ), art.1807 ( deterioramento per effetto dell’uso ), art. 1808 ( spese per l’uso della cosa e spese straordinarie ), art. 1809 c.c. ( restituzione ), art. 1810 c.c. ( comodato senza determinazione di durata ), art. 1811 ( Morte del comodatario), art. 1812 ( danni al comodatario per vizi della cosa ).
Si effettueranno dissertazioni giuridico legali concernenti la consegna del bene concesso in comodato, conseguenze della mancata consegna del bene in comodato, responsabilità per i difetti del bene consegnato in comodato, responsabilità per il danno prodotto a un terzo, in conseguenza dell’utilizzo del bene in comodato, Obbligo di conservazione del bene in comodato a cura del comodatario, conseguenze in caso di distruzione o di danneggiamento accidentale del bene ottenuto in comodato gratuito, risoluzione anticipata del contratto di comodato, recesso dal contratto di comodato gratuito, estinzione del contratto di comodato.