La vendita tra privati con clausola visto e piaciuto è una modalità di vendita in cui il venditore offre la merce “così com’è” e l’acquirente la accetta con tutte le sue caratteristiche, senza possibilità di reclamo successivo. In pratica, la clausola “visto e piaciuto” significa che il compratore ha visto il prodotto prima dell’acquisto e ha deciso di acquistarlo in base alle sue condizioni attuali, senza alcuna garanzia o responsabilità del venditore.
Nella vendita tra privati, il venditore non è tenuto a fornire alcuna garanzia sul prodotto, a meno che non sia stato concordato diversamente tra le parti o siano presenti obblighi legali in tal senso. La clausola “visto e piaciuto” indica che il venditore non si assume alcuna responsabilità sulle condizioni del prodotto, e che l’acquirente accetta il prodotto così come è, senza alcuna garanzia o promessa sul suo stato.
In pratica, la clausola “visto e piaciuto” viene utilizzata soprattutto per la vendita di beni usati, come ad esempio automobili, moto, elettrodomestici, oggetti d’arte o di antiquariato. In questi casi, il compratore ha la possibilità di visionare il prodotto prima dell’acquisto e di accettarlo “così com’è”, senza alcuna garanzia da parte del venditore.
Tuttavia, è importante sottolineare che la clausola “visto e piaciuto” non esonera il venditore dalla responsabilità di fornire informazioni corrette e veritiere sul prodotto venduto. Ad esempio, se il venditore fornisce informazioni false o ingannevoli sullo stato del prodotto, potrebbe essere considerato responsabile e soggetto a eventuali reclami o azioni legali da parte dell’acquirente.
Inoltre, la clausola “visto e piaciuto” non esonera il venditore da eventuali vizi occulti del prodotto, cioè difetti non visibili al momento della vendita. In questo caso, l’acquirente potrebbe avere diritto a un risarcimento o a un rimborso, a seconda della gravità del difetto e delle leggi vigenti nel Paese in cui si è effettuata la transazione.
CONTRATTO DI VENDITA CON CLAUSOLA VISTO E PIACIUTO
In data …, Con la presente scrittura privata, redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1350-1351 e 1470 e s.s. del codice civile – da valersi ad ogni effetto di legge tra le parti:
1) Sig. XY. cognome/nome) nato a … il … stato civile … (celibe o nubile /coniugato/a con) in regime patrimoniale… (comunione o separazione di beni) e residente a … in Via … C.F.: … identificato a mezzo documento identità … rilasciato da … in data … scadenza …
– in avanti denominato venditore;
e
2) Sig ZK (cognome/nome) nato a … il … stato civile … (celibe o nubile /coniugato/a con) in regime patrimoniale … (comunione o separazione di beni) e residente a … in Via … C.F.: … identificato a mezzo documento identità … rilasciato da … in data … scadenza …
– in avanti denominato acquirente;
PREMESSO
– Che il sig. XY è proprietario dell’automobile … modello … targa … telaio;
– Che il Sig. ZK è intenzionato ad acquistare suddetta automobile;
– La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2) VENDITA
– La parte Venditrice come sopra identificata vende alla Parte Acquirente che acquista l’automobile descritta in premessa ed oggetto del presente contratto di vendita e precisamente:
automobile modello… marca … telaio… targa, immatricolata in data…
ART. 3) DICHIARAZIONI DEL VENDITORE
– La parte venditrice dichiara garantisce il bene di cui al presente contratto libero da pesi, vincoli e trascrizioni pregiudizievoli alla data di stipula dell’atto definitivo di vendita.
Garantisce la piena e buona disponibilità e l’insussistenza di impedimenti alla vendita, anche garantendo per il rischio di evizione.
Dichiara che l’oggetto del presente contratto è regolarmente funzionante e privo di vizi che possano pregiudicare l’uso per cui è destinato.
ART. 4) DICHIARAZIONE DELLA PARTE ACQUIRENTE
– La parte Promittente Acquirente dichiara di aver visitato il bene oggetto del presente contratto trovandolo di proprio gradimento, così come visto e piaciuto e da essa accettato.
Dichiara di averlo sottoposto ad attenta verifica e di averne valutato pregi e difetti, di ritenere quindi il prezzo commisurato all’effettivo valore residuo del bene, tenendo conto che lo stesso è “usato” e quindi deprezzato.
Le parti si danno comunque atto della perfetta buona fede reciproca, della perfetta conoscenza dell’oggetto e degli eventuali vizi per quanto visibile ed accertabile e noto alle parti stesse e che di tutte le condizioni di manutenzione dell’auto e vetustà si è tenuto conto nella contrattazione del prezzo di cui al successivo articolo.
ART. 5) PREZZO
La parte Acquirente versa, a fronte del trasferimento della proprietà, il prezzo complessivo di euro… secondo le seguenti modalità…
È onere della parte acquirente farsi carico di tutte le spese inerenti al passaggio di proprietà presso il Pra e presso tutti gli uffici pubblici.
ART. 6) IMMISSIONE IN POSSESSO
– L’immissione in possesso, con conseguente consegna delle chiavi dell’auto, avviene contestualmente alla stipula del presente atto.
ART. 7) IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI
– Le parti sono identificate a mezzo documento d’Identità dal rappresentante dell’Agenzia … Copia dei Documenti d’Identità ancorché non allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.
Letto, approvato e sottoscritto in triplice originale
Firme