In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della cambiale occorre che il possessore del titolo di credito ponga in essere specifici adempimenti previsti dalla Legge con il nome di procedura di ammortamento.
– prima di tutto, la comunicazione dell’avvenuto smarrimento della cambiale (anche attraverso il telefax, telegramma oppure email certificata, dove sia previsto), alla Filiale dell’istituto di credito emittente della cambiale. Inoltre la Legge prevede, oltre alla denuncia alla banca, anche la presentazione della denuncia di smarrimento/ sottrazione
all’A.G., che può essere effettuata presso i Carabinieri o la Polizia di Stato locale, sia in modo verbale che nella forma scritta, denuncia che dovrà contenere tutti gli estremi della cambiale e delle circostanze dello smarrimento o sottrazione del medesimo (alternativa quest’ultima da preferire a quella della denuncia verbale, sia per non incorrere a inesattezze oppure a errori nel ricostruire le circostanze dei fatti che per elasticità in senso operativo);
– prodotta la denuncia, possessore del titolo smarrito deve fare richiesta del decreto di ammortamento al Presidente del Tribunale del luogo dove la cambiale risulta pagabile. Il ricorso deve inoltre racchiudere in esso i requisiti più importanti della cambiale e le circostanze che hanno determinato lo smarrimento o la sottrazione oppure la distruzione del titolo di credito, ai sensi dell’art. 2016 codice civile.
– la procedura di ammortamento non richiede l’intervento dell’avvocato e può essere eseguita anche dall’interessato, il quale deve porre in essere le incombenze amministrative ad essa collegata come ad esempio l’iscrizione a ruolo del procedimento, il deposito in cancelleria, ecc.,
– il Presidente del Tribunale, espletati i dovuti accertamenti, emette un decreto di ammortamento, tramite il quale dichiara la cambiale titolo inefficace ed autorizza l’istituto
di credito a rilasciare il duplicato, ossia autorizza il pagamento, dopo 15 o 30 giorni dall’eventuale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – Parte II;
– successivamente l’emissione del decreto, colui che fa ricorso deve chiedere in cancelleria le copie autentiche per provvedere alle notifiche all’istituto di credito trattario e al traente;
– ottenute le copie, il ricorrente ne trasmette una in copia conforme all’Istituto Poligrafico dello Stato di Roma, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – Parte II, per la quale deve pagare le spese, il relativo costo è di circa 7,95 €. a riga);
– dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, l’interessato deve portare fotocopia della Gazzetta Ufficiale alla cancelleria civile del Tribunale – ufficio volontaria giurisdizione;
– trascorsi i termini per l’eventuale opposizione da parte del detentore (30 gg. per la cambiale), l’interessato deve fare richiesta in cancelleria del certificato di non interposta opposizione, presentando in visione la copia del decreto di ammortamento e l’originale della Gazzetta Ufficiale (che intanto è stata trasmessa dall’I.P.Z.S.) oppure la certificazione di affissione dell’istituto di credito;
– una volta provveduto al ritiro dalla Cancelleria, del certificato di non interposta apposizione deve a questo punto portare in Banca per ricevere il duplicato. Il medesimo certificato è fondamentale in quanto il detentore della cambiale che è stata dichiarata smarrita può attivarsi per opporsi contro il decreto di ammortamento, con atto di citazione notificato sia a colui che ha fatto ricorso che al trattario, nei trenta giorni dalla pubblicazione del decreto sulla G.U., ai sensi dell’art. 90 R.D. 1669/1933). Alcuni istituti di credito, peraltro, in ragione alla circostanza che l’opposizione al decreto di ammortamento deve ad ogni modo essere loro notificato, sono tuttavia appagati ella semplice copia della G.U.. Naturalmente, la prassi agevolativa in trattazione non è vincolata a nessun obbligo di legge, poiché può essere scandita da ragioni di mera correttezza operativa oppure dalla natura dei rapporti in corso con il Cliente;
Si puntualizza infine che per l’ammortamento della cambiale e del vaglia cambiario, conosciuto anche come cambiale pagherò, ai sensi dell’art. 89 R.D. 5/12/33 n. 1669, il ricorso può essere presentato anche al Giudice del luogo di domicilio del portatore della cambiale. Il pagamento viene autorizzato dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella G.U. oppure dal giorno di scadenza, se questa è seguente alla pubblicazione, in mancanza di opposizione. Quest’ultima dovrà essere notificata al traente e al trattario della cambiale tratta e a colui che ha emesso il vaglia cambiario.